Si è recentemente conclusa la procedura di inserimento, aggiornamento, trasferimento ai fini della formazione delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze, valide per il biennio 2022/2024, che in uscita anticipata rispetto al previsto hanno interessato migliaia di docenti di tutti gli ordini e gradi e di insegnanti tecnico-pratici dell’intero territorio nazionale.
Le gps sono state istituite con ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 e hanno modificato in via definitiva non solo le modalità di compilazione e inoltro delle domande rispetto a quelle del 2017, ancora cartacee se non nella scelta delle istituzioni scolastiche su modello b on line, ma anche e soprattutto la riorganizzazione delle fasce di appartenenza tradizionali, ovvero prima, seconda e terza, confluite in graduatorie “contenitore” a livello provinciale.
Infatti le due fasce in cui è stata suddivisa ciascuna graduatoria relativa ai gradi, tipo di posto e classi di concorso comprende, in ordine di punteggio e posizione, la prima fascia costituita da docenti e ITP abilitati e la seconda fascia da docenti e ITP inseriti con titolo utile di accesso. Alla seconda fascia si sono anche aggiunti i corsisti di scienze della formazione primaria a partire dal terzo anno di corso, per quanto riguarda i posti dell’infanzia e della primaria, a patto di avere già accumulato un determinato numero di crediti formativi, e coloro che entro l’anno scolastico corrente abbiano prestato servizio su sostegno per almeno tre anni comunque abilitati in altro tipo di posto o classe di concorso.
Le gps hanno consentito, inoltre, l’inserimento con riserva di tutti coloro che siano in attesa di definire la propria situazione circa il conseguimento della specializzazione su sostegno nei percorsi di tfa e degli iscritti nei percorsi abilitanti da conseguire all’estero, per poi dover sciogliere la stessa entro il 20 luglio. Nella domanda, avendo poi potuto confermare la scelta di 20 scuole, ogni candidato si è inserito nelle graduatorie delle singole istituzioni scolastiche, rimaste suddivise nelle canoniche tre fasce di istituto (prima fascia per gli abilitati e inseriti nelle graduatorie a esaurimento; seconda fascia per gli abilitati; terza fascia per gli aventi solo titolo d’accesso).
La ratio delle gps anche per questo aggiornamento rimane quella di confermare in graduatorie distinte per relativo posto/classe di concorso tutti i docenti e gli ITP di qualunque provenienza da destinare agli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche conferiti dagli Ambiti territoriali provinciali. Spostandoci su un piano squisitamente operativo, tuttavia, se l’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio, che pur ha introdotto alcune novità rispetto alla precedente ma che in definitiva ha in gran parte ricalcato la n. 60/2020, ha lasciato non chiariti diversi punti, non da meno la procedura seguita sul portale dedicato del MIUR di Istanze on line non ha consentito di sanare gli errori che quella del 2020 aveva fatto produrre. Tra gli aspetti rimasti ancora in ombra nell’ordinanza attuale, vi è stato senza dubbio il servizio da dichiarare come specifico e aspecifico, secondo un sistema già applicato alle Graduatorie permanenti oramai anni addietro.
Nonostante la lettura incrociata del disposto normativo di cui all’ordinanza e alle due note ministeriali n. 1290/2020, in particolare, e n. 1550/2020, abbia fornito indicazioni precise sulla portabilità del punteggio di servizio da una classe di concorso all’altra sia nell’ambito dello stesso grado, sia nell’ambito di gradi diversi, facendo salva la scelta di quella possibilità e vincolandola semmai all’inserimento nelle varie tabelle d’ingresso, molti sono rimasti i dubbi che hanno reso necessario operare delle scelte di campo, sicuramente non scevre dall’aprirsi di successivi contenziosi. Questo perché nell’autocertificare i dati in piattaforma si è lasciato all’utente un ampio margine di operatività.
Le stesse faq pubblicate dal ministero hanno lasciato inaapprofondito l’argomento. Non meglio definita è risultata la situazione rispetto al servizio su sostegno, dal momento che comunque il servizio prestato su questo tipologia di posto continua a legarsi a tipo di posto/classe di concorso (tanto risulta dal fatto che lì dove il sostegno non confluisce nella relativa graduatoria, il punteggio si riversa nel tipo di posto/classe di concorso per cui si è stati chiamati a ricoprire la supplenza). In realtà andrebbe a essere caricato nel grado e/o nella classe di concorso senza confermare, in questa ultima casistica, se spalmato con lo stesso peso su tutte le classi di concorso in cui si è presenti nello stesso grado o su una con punteggio pieno e sulle altre con punteggio a metà. Sarà compito di chi in prima battuta applicherà il diritto interpretare i dati nel modo corretto e a renderne i risultati esatti.
Ma una bella occasione si è anche persa in seno alla possibilità di far correggere una serie di errori che nelle graduatorie del 2020 avevano creato non pochi problemi. Mi riferisco soprattutto all’impossibilità di modificare i titoli già presenti e al servizio pregresso non correttamente inseriti per il biennio che sta per tramontare. Nello specifico, qualora titoli e servizi fossero stati oggetto di rivalutazione, non è stata prevista in piattaforma una voce che ne rilevasse il decreto.
Ovviamente tutto ciò a fronte di ulteriori errori, dato che nel frattempo le graduatorie si standardizzeranno, tante segnalazioni non saranno prese in esame, originando dunque una nuova stagione di reclami a danno della ripartenza dell’anno scolastico e dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici, i quali così come potrebbero rivestire posti non spettanti, allo stesso modo si potranno vedere sottratti il posto di lavoro per un errore di punteggio. Si prospetta un altro periodo di grande impegno.
Francesco Chiappetta
CONFAL Federazione Scuola Cosenza