Come preannunciato l’associazione AIVEC proseguirà nel già tracciato percorso volto ad ottenere la regolamentazione delle lezioni con la didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado. A tal fine, nei prossimi giorni impugnerà il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13- 10-2020, nella parte in cui non prevede l’attivazione della didattica a distanza e le sue modalità, peraltro, in aperto contrasto con il contenuto dell’allegato n. 21, richiamato dallo stesso DPCM nel quale si legge testualmente: “è infine noto che la carica virale di sintomatici e asintomatici non è statisticamente differente e quindi il potenziale di trasmissione è verosimilmente lo stesso. Più in generale, non è noto quanto i bambini, prevalentemente asintomatici, trasmettano Sars-cov2 rispetto agli adulti, anche se la carica virale di sintomatici e asintomatici e quindi il potenziale di trasmissione non è statisticamente differente. Questo non permette una realistica valutazione della trasmissione Sars-cov2 all’interno delle scuole del contesto italiano”. Si legge ancora nel ridetto allegato che non è predicibile il livello di trasmissione, concludendo che la didattica a distanza operata già nel corso dell’anno scolastico precedente è stata una modalità cardine per il contenimento della diffusione dell’infezione. Palese, pertanto, è la contraddittorietà del provvedimento in esame che si discosta visibilmente dalle direttive già impartite in via d’urgenza. Il provvedimento si basa, quindi, sul presupposto di fatti palesemente erronei. Il diritto alla salute costituzionalmente garantito non incide solo sull’individuo ma è anche a protezione della collettività alla quale deve essere garantita la sicurezza sul posto di lavoro, negli ambienti pubblici in generale e quindi nelle scuole. Il diritto allo studio dovrà essere garantito in sicurezza e l’unico attuale strumento è costituito proprio dalla didattica a distanza tanto conclamata. Il DPCM si pone in aperto contrasto con l’art. 174 paragrafo 2 del Trattato Istitutivo dell’Unione Europea nonostante l’approccio precauzionale sia stato ampiamente utilizzato in politica e più in generale nella gestione dell’ambiente. In sintesi, la richiamata norma dispone che il principio di precauzione può essere invocato ogni qualvolta ci si trovi di fronte a un intervento urgente o a un possibile pericolo per la salute umana, ovvero di fronte alla protezione dell'ambiente nel caso in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio, come nel caso in esame. Dalla lettura del DPCM emerge, altresì, come sia stato trascurato il comparto scuola al quale non è stata prestata la giusta attenzione come per gli altri settori. AIVEC, prima che la curva dei contagi salga ulteriormente chiede una risposta istituzionale, ed è pronta ad adire la Giustizia nelle opportune sedi.
Redazione